Ila Giustizia Corte costituzionale: invito alle Istituzioni

 

 

 

 

Corte costituzionale: invito alle Istituzioni

 
 

Ill.mo/a ____________.
Premessa.
La Corte Costituzionale, come da comunicato stampa, ha eccepito un difetto genetico riguardante la Legge sulla Mediazione civile consistente in un “eccesso di delega”.
Tanto premesso, informo che il 31/10/12, il Senatore De Lillo, ha presentato un emendamento finalizzato a regolarizzare l’iter normativo della Legge sulla Mediazione civile. Tale emendamento è stato presentato alla decima Commissione al Senato in occasione del prossimo varo delle Legge “Sviluppo”.
Sarebbe per noi vitale avere il sostegno dell’emendamento al fine di scongiurare i seguenti pericoli:
  • Nuova congestione dei tribunali civili, allo stato registranti effetto deflattivo che si attesta tra il 7 e il 15% del sopravvenuto (fonte statistica Ministero Giustizia).
  • Cancellazione di circa 6.000 posti di lavoro a tempo indeterminato del personale che lavora presso i circa 1.000 organismi di mediazione accreditati.
  • Danno agli operatori della Mediazione civile stimato in difetto in 600 milioni di euro (fonte statistica Italia Oggi).
  • Pericolo di Class Action ai danni dello Stato a causa del sopracitato difetto genetico della normativa sulla mediazione civile.
Date la delicatezza della materia e l’estrema gravità del danno occupazionale e finanziario, a cui sopra ho fatto cenno, La invito a fare una riflessione sull’eventualità di sostegno all’emendamento, al filtro del Suo rilievo professionale ed istituzionale.
Tanto dichiarato, Le fornisco a seguire il testo dell’emendamento fondato sui seguenti principi:
  • mantenimento del testo normativo della Legge ampiamente approvata da gran parte delle forze politiche, dalle categorie professionali, da Confindustria e Union Camere.
  • apertura a favore dell’avvocatura, con l’inserimento di una obbligatorietà a tempo (fino al 31/12/2017) e la previsione della presenza degli avvocati delle parti nel caso di formulazione della proposta del mediatore.
  • presentazione della domanda di mediazione.
Un cordiale saluto.
Emendamento:

Art. X Mediazione delle controversie civili e commerciali: condizione di procedibilità.

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 5 comma 1 è sostituto dal seguente:

“1. Sino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

b) All’articolo 11, comma 1, dopo le parole “Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore” e prima delle parole “può formulare una proposta di conciliazione.”, sono inserite le seguenti: “, se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,”

 

 

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